Superbonus: nuovo decreto prezzi
Doppia verifica sui costi degli interventi
Da oggi, 15 febbraio 2022 entra in vigore il decreto del ministro della Transizione ecologica 14 febbraio 2022, conosciuto ormai anche come Dm “Costi massimi”.
Impone una nuova procedura operativa per la verifica della congruità delle spese sostenute nell’ambito di interventi agevolati tramite super ecobonus, ecobonus ordinario o bonus facciate energetico.
Il Dm riporta i costi massimi congrui per una serie di lavorazioni di riqualificazione energetica: qualora superati, si genera un saldo monetario a carico del beneficiario finale, pari alla differenza tra la spesa sostenuta e il valore congruo previsto dal decreto. Questi costi, cioè, non potranno essere portati in detrazione.
Il decreto, secondo quanto emerso dalle Faq del MiTE, non è però completamente sostitutivo rispetto ai prezzari di riferimento (come il Dei o i prezzari regionali), ma è aggiuntivo e impone una doppio controllo.
Del resto, i valori riportati dal Dm “Costi massimi” sono riferiti a tutti i beni che concorrono alla realizzazione degli interventi, e non comprendono Iva, i costi connessi alle opere relative all’installazione e tutti i costi della manodopera.
Questo implica che il tecnico chiamato ad asseverare la congruità delle spese effettui una duplice verifica.
PRIMA ASSEVERAZIONE
Dapprima, utilizzando i prezzari determina il valore congruo totale dei lavori, comprensivo di manodopera, opere provvisionali e oneri per la sicurezza. A questo importo si aggiungono l’Iva e gli oneri accessori (legati ad esempio a diritti di segreteria, autorizzazioni, spese per occupazione suolo pubblico). Successivamente, si sommano le spese professionali tecniche, calcolate in base al Dm 17 giugno 2016 a partire dall’importo lavori, comprensive di cassa (se prevista) e Iva. Infine, si dovranno aggiungere le spese tecniche per l’asseverazione e per il rilascio del visto di conformità, definite sulla base delle indicazioni fornite in bibliografia per la loro quantificazione.
Il totale così calcolato sarà congruo e, per essere totalmente incentivato, dovrà essere inferiore alla massima capienza agevolata, in funzione del tipo di intervento e del numero di unità immobiliari nel fabbricato. Qualora così non fosse, si genererebbe un saldo a carico della committenza.
La spesa determinata in questo modo è il massimo importo congruo e garantisce il rispetto del primo livello di controllo.
SECONDA ASSEVERAZIONE
Con il Dm “Costi massimi” vi è un secondo livello di verifica, che deve essere svolto operando un’analisi inversa sui valori sopra riportati. Infatti, per l’asseverazione della congruità delle spese sostenute, il decreto del Mite richiede che il tecnico abilitato asseveri la congruità delle spese nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento.
Per l’asseverazione della spesa sostenuta, serve un secondo controllo, aggiuntivo a quello fatto ricorrendo ai prezzari. Il controllo rispetto al Dm costi massimi comporterà la verifica della spesa sostenuta rispetto alla sola fornitura dei beni, partendo però dai valori complessivi dati per le opere fornite e posate.
Nella sostanza, dall’importo lavori complessivo, si dovranno estrapolare le macro-lavorazioni, coerentemente con quelle previste dall’allegato A del DM. A questi valori “netti”, in quanto non comprensivi di Iva, spese professionali e opere provvisionali, si dovrà sottrarre il costo della manodopera, ottenendo così l’importo dei beni e dei materiali impiegati.
Questo importo dovrà essere normalizzato rispetto alla grandezza prevista per la lavorazione in oggetto (ad esempio la superficie di applicazione o la potenza installata) e rappresenterà il valore parametrico da confrontare con gli importi massimi del decreto Mite. Tale operazione potrà essere fatta o a partire dal computo metrico estimativo calcolato sulla base dei prezziari, o sulla base dell’offerta economica di mercato proposta dall’impresa appaltatrice: in entrambi i casi si ottengono degli indici di costo che sono congrui solo se inferiori a quanto previsto dal Dm “Costi massimi”.
Risulta così evidente l’intento del legislatore di porre un freno alla spirale inflattiva dei materiali edili.
Analogamente, risulta chiaro l’incremento di lavoro richiesto al tecnico asseveratore, le cui responsabilità civili e penali sono state accresciute dai recenti aggiornamenti legislativi.