Condominio

Riscaldamento condominiale: entro il 31 dicembre 2016 gli impianti centralizzati dovranno essere dotati di valvole termostatiche e contabilizzatori di calore.

valvole termostatiche obbligatorie entro fine 2016
valvole termostatiche obbligatorie entro fine 2016

Il decreto legislativo approvato dal Governo il 30 giugno, che impone la termoregolazione in tutti gli edifici, va in parte a disciplinare materie già oggetto di legislazione regionale.

Valvole termostatiche e contabilizzatori, dunque, dovranno essere installati in tutti i condomini dotati di impianto di riscaldamento centralizzatoa entro il 31 dicembre 2016.

esempi riscaldamentoMa due regioni già hanno legiferato in questo senso. Lombardia Piemonte già da tempo hanno fissato, rispettivamente, i termini del 1° agosto 2014 e del 1° settembre 2014 per l’adozione delle valvole termostatiche e della contabilizzazione, anche se la Lombardia sanzionerà l’inadempimento solo a decorrere dal 1° gennaio 2017.

La lettura delle norme porta a ritenere che il nuovo testo approvato dal Governo non si sostituisce ai disposti regionali che, pertanto, sembra conservino efficacia vincolante per i cittadini.

Infatti, gli obblighi imposti dalle Regioni trovano il loro fondamento nel potere legislativo ad esse attribuito dall’articolo 117 della Costituzione. Sulla base di questo, i Parlamenti Regionali hanno recepito le direttive Europee 2002/91/CE e 2010/31/UE (che ha abrogato la prima).

Il decreto legislativo di recente approvazione recepisce, invece, la direttiva 2012/27/UE, che né sostituisce né modifica la direttiva 2010/31/UE. Lo stesso Dlgs prevede che le Regioni, in attuazione dei propri strumenti di programmazione energetica, possono concorrere al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di ridurre i consumi di energia primaria.
Un’attenzione speciale va però rivolta a quei condomìni che hanno adottato un regolamento condominiale, in relazione alla nuova norma che specifica il criterio per la ripartizione della spesa del riscaldamento.

Già l’articolo 26, comma 5, della legge 10/1991 prevede che la spesa deve essere ripartita in base ai consumi effettivi. Ora, la nuova norma dispone che l’importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200. È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà.

È soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro il condominio che non ripartisce le spese in conformità a queste disposizioni

Occorrerà pertanto che venga modificato il regolamento nella parte in cui disciplina la ripartizione delle spese del riscaldamento. La maggioranza è quella degli intervenuti ed almeno la metà dei millesimi di tutti coloro che sono serviti (compresi i distaccati).

Le norme in questione hanno valenza imperativa, in quanto dettate a tutela del pubblico interesse. Si ritiene che debbano pertanto prevalere in ogni caso.

 

 

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