AFFITTI 2014: parte il Fondo per la “morosità incolpevole”. Fino a 8.000 Euro a sostegno degli inquilini
Il testo del decreto n.102 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 luglio 2014, stabilisce criteri e modalità per l’accesso al Fondo per gli inquilini morosi. Vediamone i dettagli.
Con la crisi economica un numero rilevante di inquilini che avevano sempre pagato l’affitto puntulamente ora non è più in grado di farlo. Sono stati definiti “inquilini morosi incolpevoli”, e rischiano di essere sfrattati.
Il fondo (la disponibilità per l’anno 2014 è pari a 20 milioni di Euro) erogherà un contributo (fino ad un massimo di 8.000 Euro,art. 4) per evitare che si aggravi la situazione abitativa delle famiglie a cui si è ridotto il reddito a causa delle difficoltà insorte sul lavoro o nell’attività economica. Ne potranno beneficiare solo gli inquilini che occupano un alloggio situato in uno dei Comuni ad alta tensione abitativa. Non in tutti però, ma solo in quelli che, già prima dell’istituzione del fondo, avevano autonomamente emanato bandi o avviato altre iniziative per aiutare gli inquilini morosi incolpevoli.
Affitti, rivoluzione nei pagamenti. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto 102/2013, entrano in vigore le disposizioni che stabiliscono le nuove modalità di pagamento per gli inquilini afflitti da morosità incolpevole.
Non sarà più un reato il mancato pagamento dell’affitto, ma la linea morbida adottata con il decreto di fresca pubblicazione dipenderà solo dal persistere di determinate condizioni. Solo in tal caso, infatti, i residenti che non pagano l’affitto ai proprietari potranno attingere al fondo contributivo predisposto dal governo.
Quali sono i requisiti (art. 2)
Secondo quanto stabilisce il decreto si definisce morosità incolpevole come la “situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”. Per questa ragione, il provvedimento identifica alcune condizioni specifiche attraverso cui questa condizione si più realizzare:
- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
In generale, viene riconosciuto il diritto alla morosità incolpevole a quelle famiglie vittime di una riduzione del redditooppure incapaci di affrontare le normali spese mediche e assistenziali.
Criteri per l’accesso al contributo (art. 3)
Per l’accesso ai contributi, il Comune deve verificare che il richiedente:
- abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
- sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
- sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
- abbia cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possieda un regolare titolo di soggiorno;
- che il richiedente stesso, o un componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare.
Un criterio preferenziale per la concessione del contributo è rappresentato dalla presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:
- ultrasettantenne
- minore
con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale
Come accedere agli aiuti (art. 5)
Il decreto 102 dispone non solo i criteri attraverso cui viene riconosciuta la morosità incolpevole degli inquilini, ma anche il passaggio successivo, cioè le modalità e i limiti di accesso al Fondo apposito messo a disposizione dallo Stato.
- inquilini, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio esecutivo per morosità incolpevole, che sottoscrivano con il proprietario dell’alloggio un nuovo contratto a canone concordato;
- inquilini la cui ridotta capacità economica non consenta il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. In tal caso il Comune prevede le modalità per assicurare che il contributo sia versato contestualmente alla consegna dell’immobile;
- inquilini, ai fini del ristoro, anche parziale, del proprietario dell’alloggio, che dimostrino la disponibilità di quest’ultimo a consentire il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.
Valutazione dei prefetti per programmare l’intervento della forza pubblica (art.6)
I Comuni provvedono a comunicare l’elenco dei soggetti richiedenti il contributo ed in possesso dei requisiti per l’accesso allo stesso, ai Prefetti i quali valuteranno misure di graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di sfratto.
Spetta alle Regioni individuare i Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003 (comprendendo anche i Comuni capoluogo di provincia non inclusi nella delibera CIPE indicata) cui sono destinate le risorse del Fondo disponibili unitamente ad eventuali stanziamenti regionali.
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