CEDOLARE SECCA: guida al ravvedimento operoso
In caso di stipula, proroga, rinnovo, risoluzione di un contratto di locazione ma anche in caso di esercizio dell’opzione della cedolare secca è necessario pagare l’imposta di registro e/o presentare opportuna documentazione, modello RLI su tutti (vedi qui le istruzioni relative) entro la scadenza di trenta giorni.
Il mancato adempimento entro la scadenza comporta l’obbligo di pagare delle sanzioni di diversa entità che però in quasi tutti i casi possono essere ravvedute dal contribuente prima che l’ufficio impositore si attivi, potendo di beneficiare di importanti riduzioni delle ammende da versare.
Il versamento delle sanzioni può avvenire, per tutto il corso dell’anno 2014 o con la presentazione del vecchio modello F23 o con quella del modello F24 Elementi Identificativi (c.d. ELIDE), mentre in alcuni casi permane l’obbligo di presentazione del modello F24 IMU.
Ecco un breve vademecum di quanto si deve versare ai fini di sanare la propria posizione, in quali tempi e con quali modalità. Occorre innanzitutto distinguere tra le tardività relative agli adempimenti legati al regime ordinario e quelle relative alla cedolare secca.
In caso di ritardo nella prima registrazione di un contratto in regime ordinario
In caso di ritardo del rinnovo, proroga, risoluzione e cessione in regime ordinario
le sanzioni (che vengono anche in questo caso calcolate sull’imposta di registro dovuta sul canone annuale) sono soft ed è possibile in questo caso poter accedere al c.d. ravvedimento sprint: effettuando il pagamento con un giorno di ritardo è dovuta una sanzione dello 0,2% e di un’ulteriore 0,2% per ogni giorno ulteriore di ritardo fino al quattordicesimo. Sanzioni agevolate al 3% in caso di adempimento entro i 30 giorni, del 3,75% entro l’anno e del 30% oltre l’anno.
La regolarizzazione in questi casi prevede anche il versamento degli interessi quantificati nella misura dell’1% annuo a partire dal 01.01.2014.
In questi casi il versamento potrà avvenire con presentazione del modello F23, utilizzando i codici tributo 671T per le sanzioni e 731T per gli interessi, o il nuovo modello F24 ELIDE con codici 1507 (in caso di prima registrazione) o 1509 (per le altre casistiche) per le sanzioni e i codici 1508 (prima registrazione) o 1510 (altri casi) per gli interessi.
In caso di ritardo nella prima registrazione o proroga con cedolare secca
percentuali, scadenze, codici tributo sono identici a quelli previsti nel regime ordinario tranne la base imponibile da utilizzare per il calcolo delle sanzioni: si dovrà prendere in considerazione l’imposta di registro (virtuale in quanto poi in caso di cedolare secca non dovrà essere versata) dovuta sull’intero periodo di durata del contratto e non solo in riferimento a una singola annualità.
Ad esempio, nel caso di omessa registrazione di un contratto di locazione regolarizzata entro l’anno nell’ipotesi di un canone pattuito per l’intera durata del contratto pari ad € 40.000 la sanzione risulterà pari ad € 120 (l’imposta di registro è pari a € 40.000 x 2% = € 800 su cui andrà calcolata la sanzione € 800 x 120% = € 960 che viene ridotta ad un ottavo € 960 x 1/8 = € 120 in virtù del ravvedimento operoso).
Il regime della cedolare secca risulta una semplificazione da un punto di vista burocratico, ma come detto non è automatico; infatti cela alcune insidie ed in particolare il rischio di omettere la registrazione della proroga di contratti che, da un punto di vista civilistico si rinnovano tacitamente ed in alcuni casi in modo “automatico”, ma la cui omessa registrazione, se non sanata nei termini di ravvedimento operoso, può costare assai cara (dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta sul canone dell’intero contratto).
Tutto cambia in caso di ritardo nella risoluzione di un contratto con cedolare secca: la sanzione prevista in misura fissa sarà di 25,80 euro se effettuata entro i 30 giorni o di 32,25 euro entro l’anno o 258,00 euro oltre l’anno. In questo caso si dovrà utilizzare obbligatoriamente il modello F24 IMU indicando nella Sezione Erario il codice tributo 8911.
Infine, in caso di tardivo esercizio dell’opzione (in sede di annualità successiva) la sanzione non ravvedibile è di 258,00 euro da versare utilizzando il modello F24 IMU indicando il codice tributo 8114.
Fonte: Igor Mei (Blasting News)