Formazione registro anagrafe condominiale

Legge n.220/2012 Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17.12.2012, art. 1130 comma 1.6

Come previsto dalle nuove disposizioni di legge in materia condominiale l’Amministratore ha il compito di redigere il nuovo registro dell’anagrafe condominiale. Ricordo che unitamente alla scheda da compilare e restituire firmata in originale dovranno essere allegati la copia del proprio documento di identità e del codice fiscale e le prime pagine dell’atto di acquisto in cui sono indicate la proprietà e i subalterni oggetto della compravendita..

Ricordo che dovrà essere compilata una scheda per ogni singola unità immobiliare. Ad esempio un proprietario di un appartamento con cantina e garage dovrà compilare n.3 schede.

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