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Legge di bilancio 2022 – Bonus del 75% per eliminare le barriere architettoniche

Le spese sostenute nel 2022 per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti potranno essere recuperate, per tre quarti, a scomputo delle imposte sui redditi. L’agevolazione, se sfruttata in dichiarazione, andrà spalmata su cinque anni; in alternativa, sarà possibile optare per la cessione del credito ad altri soggetti oppure per lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito gli interventi assistiti dal bonus.

La novità è contenuta nel comma 42 dell’articolo 1, legge 234/2021, che ha inserito nel Dl 34/2020 (“decreto Rilancio”) un nuovo articolo 119-ter, rubricato “Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche”.
Ricordiamo che, ordinariamente, questi lavori rientrano tra quelli che danno diritto al “bonus ristrutturazioni” (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir), “premiati”, pertanto, con una detrazione Irpef del 36%, calcolata su una spesa massima di 48mila euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo; attualmente e – come stabilito dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 37, lettera b), numero 1, legge 234/2021) – fino al 31 dicembre 2024, il bonus è potenziato al 50%, calcolabile su un tetto di spesa doppio, 96mila euro.

Solo per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022

La disposizione ora introdotta riconosce ai contribuenti – senza fare alcuna distinzione tra soggetti Irpef e soggetti Ires – una detrazione dall’imposta lorda sui redditi in misura pari al 75% delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, cioè iscritti in catasto o per i quali è stata presentata richiesta di accatastamento; pertanto, non sono agevolabili le opere, pur effettuate a quello scopo, riguardanti, però, immobili di nuova costruzione.
Il bonus spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Limiti di spesa agevolabile

A seconda della tipologia del fabbricato sul quale si interviene, sono stati fissati tre diversi tetti di spesa massima su cui calcolare la detrazione spettante:

  • 50mila euro per gli edifici unifamiliari (fondamentalmente, le villette) e per le unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno
  • 40mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da due a otto unità
  • 30mila euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da più di otto unità.

I requisiti

L’unico requisito richiesto è che gli interventi rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche) che definisce:

  • criteri generali di progettazione;
  • criteri di progettazione per l’accessibilità (ad esempio l’ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l’uso da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l’accesso alla sedia a ruote).
  • criteri di progettazione per la adattabilità;
  • specifiche funzionali e dimensionali (ad esempio altezza parapetto, lunghezza di una rampa, altezza maniglia, spazi di manovra con sedia a ruote,…);
  • soluzioni tecniche conformi;
  • elaborati tecnici;
  • verifiche.

Modalità di utilizzo

Un punto a favore di questa nuova detrazione sta nel fatto che all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio è stata aggiunta la lettera “f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del presente decreto”.

In questo modo anche per questa detrazione fiscale sarà possibile scegliere se optare per le opzioni alternative:

  • sconto in fattura;
  • cessione del credito.

E come per tutte le detrazioni fiscali che accedono alle opzioni alternative, ai sensi delle norme anti-frode, è richiesto che il contribuente si doti:

  • del visto di conformità che attesta la sussistenza dei requisiti di accesso alla detrazione fiscale (AGGIORNAMENTO: le novità introdotte dal decreto Milleproroghe del 24 febbraio 2022 ha reso non necessario tale documento qualora rientri fra gli intervento in edilizia libera);
  • l’asseverazione di congruità delle spese sostenute rilasciata da un tecnico (vedasi paragrafo a seguire).

L’asseverazione di congruità

L’asseverazione di congruità dovrà essere realizzata secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio, opportunamente (o quasi) modificato dalla Legge di Bilancio stessa.

Proprio per far fronte alle nuove esigenze di asseverare la congruità delle spese sostenute per i bonus che accedono alle opzioni alternative, la Legge di Bilancio 2022 ha modificato il comma 13-bis nel seguente modo:

“L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanarsi entro il 9 febbraio 2022. Nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. I prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13 devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma, e con riferimento agli interventi di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all’art. 1, commi 219-223, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all’art. 16-bis, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917“.

In buona sostanza è stato previsto che i prezzari di cui all’art. 119, comma 13, lettera a) del Decreto Rilancio (che in realtà non prevede alcun prezzario o decreto che fa riferimento a prezzari) si applichino anche per gli interventi:

  • di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del D.L. n. 63/2013 (sismabonus ordinario);
  • di cui all’art. 1, commi 219-223, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate);
  • di cui all’art. 16-bis, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 (bonus casa).

Manca il riferimento al nuovo bonus 75% per le barriere architettoniche. Si potrebbe obiettare che è all’interno dell’art. 16-bis, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 (alla lettera e) si parla di finalizzati alla eliminazione delle barriere  architettoniche) ma in realtà così non è perché sono due bonus differenti.

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