Privacy in condominio
L’evoluzione della tecnologia ha portato nella vita quotidiana molte comodità e maggiore sicurezza da un lato, ma minore godimento della privacy dall’altro.
I problemi che riscontriamo nella realtà che ci circonda, si affrontano a scala minore anche in quella piccola comunità che è il condominio.
Così ci si può chiedere se un condomino ha il diritto o meno di installare una telecamera di videosorveglianza che riprenda il proprio posto auto o l’ingresso dell’appartamento.
Altri dubbi ed interrogativi li ha posti l’entrata in vigore lo scorso giugno della recente riforma (legge n. 220 dell’11 dicembre 2012), con i nuovi adempimenti previsti. Ci si può chiedere, infatti, chi abbia diritto ad accedere alle informazioni relative al conto corrente condominiale e quali dati possono essere pubblicati sulla parte pubblica del sito web condominiale.
E ancora, ci si chiede se si ha diritto a pubblicare su di una bacheca pubblica le generalità di eventuali condomini morosi.
Vademecum del Garante su Condominio e Privacy
Al fine di dissipare questo ed altri dubbi, il Garante della Privacy ha pubblicato un utile Vademecum che si intitola proprio Il Condominio e la Privacy, che si prefigge di facilitare il dialogo tra i protagonisti di queste quotidiane vicende.
Il Presidente dell’Autorità, Antonello Soro, ha sottolineato l’importanza di tutelare il diritto alla privacy di ogni condomino, ma ha anche ricordato, che essa non deve essere un pretesto per far mancare al condominio la trasparenza adeguata ad una sua corretta gestione, cosa che comporta anche che determinati dati siano a conoscenza di tutti.
Il Vademecum prende in esame tutti gli aspetti che si verificano più di frequente nella vita condominiale, dalle assemblee alle comunicazioni agli interessati, dall’accesso ai dati ai rapporti con l’amministratore.
Esso si divide in questi otto capitoli:
1. l’amministratore;
2. l’assemblea;
3. la bacheca condominiale;
4. la gestione trasparente del condominio;
5. la videosorveglianza;
6. il condominio digitale;
7. il diritto di accesso ai propri dati e altri diritti;
8. ulteriori chiarimenti.
In chiusura del manuale, invece, troviamo un utile glossario con i termini di più frequente utilizzo in ambito condominiale e l’indicazione dei testi normativi di riferimento.
Ma esaminiamo adesso alcuni degli aspetti trattati nel vademecum.
Amministratore di Condominio e Privacy
La legge prevede che l’amministratore debba comunicare ai condomini una serie di dati, tra cui le proprie generalità anagrafiche e professionali, il codice fiscale e il recapito telefonico, questi ultimi da affiggere in luogo pubblico anche di transito, a dispetto quindi della privacy.
L’amministratore, da parte sua, è invece tenuto a tutelare i dati dei condomini, ma solo nei confronti degli estranei al condominio. Questo perché è sancito il diritto di ciascuno di loro di accedere ai dati relativi alla gestione, per cui può anche essere necessario venire a conoscenza dei dati del vicino.
Le singole morosità potranno anche essere espresse apertamente in assemblea e i dati del condomino moroso comunicati ai fornitori, come previsto dalla legge, ma non essere esposti in una bacheca pubblica.
Videosorveglianza in Condominio
Con il manuale il Garante ha precisato che, per quanto riguarda la videosorveglianza in condominio, essa può interessare soltanto le aree comuni e deve seguire norme e limiti fissati dalla normativa generale sulla videosorveglianza.
Queste norme prevedono, ad esempio, di esibire appositi cartelli per i quali può essere anche usato il modello predisposto dallo stesso Garante, mentre le registrazioni dovrebbero essere conservate per un periodo non superiore a 24 – 48 ore a meno di specifiche esigenze legate alle attività presenti in condominio, come la chiusura di negozi ed uffici.
In ogni caso, però, una conservazione superiore ai 7 giorni deve comunque sottostare al parere del Garante.
La riforma ha introdotto una modifica per quel che riguarda il quorum necessario per deliberare l’installazione dell’impianto. E’ ora necessaria la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.
Sito web condominiale
Il capitolo relativo al Condominio digitale parte anche da alcuni quesiti già pervenuti al Garante della Privacy su questo nuovo strumento introdotto dall’entrata in vigore della legge.
La riforma del Condominio ha inserito nelle disposizioni di attuazione del codice civile l’articolo 71 ter che concede ai condomini la possibilità di dotarsi di un proprio sito Internet, ad accesso privato e protetto, attraverso il quale ogni condomino possa consultare tutti gli atti e i rendiconti mensili.
Il Garante chiarisce che l’amministratore potrà pubblicare e rendere accessibili con questo sito solo i documenti approvati con specifiche delibere, come ad esempio i dati contabili.
Ad essi, in ogni caso, potranno accedere soltanto le persone che ne avranno diritto per cui esse dovranno essere dotate di specifiche password ed username per il login.